Interpello n. 19/2016 MinLav: Apprendistato professionalizzante per lavoratori in trattamento di disoccupazione |
Istanza: apprendistato professionalizzante per lavoratori in trattamento di disoccupazione
Destinatario: Rete Lavoro
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – apprendistato professionalizzante per lavoratori in trattamento di disoccupazione, D.Lgs. n. 81/2015, art. 47, comma 4 – applicazione estensiva.
La Associazione nazionale delle Agenzie per il Lavoro autorizzate ed accreditate che svolgono attività di intermediazione – Rete Lavoro – ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015.
In particolare l’istante chiede se, in forza della suddetta disposizione normativa, sia possibile contemplare nell’ambito delle categoria dei lavoratori fruitori di trattamento di disoccupazione, che possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai fini della loro qualificazione o riqualificazione, anche i soggetti disoccupati che percepiscono l’indennità oraria per la frequenza di azioni di politica attiva del lavoro o comunque i soggetti beneficiari di un contratto di ricollocazione.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali, della Direzione generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione, della Direzione generale Ammortizzatori Sociali e I.O., dell’INPS e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, occorre muovere dal dettato dell’art. 47, comma 4, del D.Lgs. 81/2015 che ha previsto la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante e senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, ai quali si applicano, “in deroga alle previsioni di cui all’articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge”. 2
Ciò premesso, per rispondere al quesito avanzato, occorre individuare la platea dei lavoratori interessati dalla norma, con particolare riguardo ai lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione.
Al riguardo va osservato come il Legislatore del D.Lgs. n. 22/2015 abbia provveduto a riordinare le misure di sostegno al reddito previste in caso di disoccupazione involontaria.
In particolare, per coloro che abbiano perso il lavoro indipendentemente dalla loro volontà, si prevede la possibilità di beneficiare di una indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), che sostituisce i trattamenti di disoccupazione già previsti dall’art. 2 della L. n. 92/2012. Per i lavoratori con rapporto di collaborazione, invece, è stata disciplinata l’apposita indennità di disoccupazione già contemplata dalla L. n. 92/2012, c.d. DISCOLL.
Una ulteriore misura di sostegno al reddito denominata Assegno di Disoccupazione (Asdi), è stata prevista per i lavoratori che abbiano fruito della NASpI per l’intera sua durata.
Il Legislatore ha altresì introdotto uno strumento di politica attiva, il c.d. assegno individuale di ricollocazione, la cui operatività è subordinata all’adozione dei provvedimenti di competenza dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
L’assegno in questione, viene riconosciuto, secondo quanto stabilito dall’art. 23 D.Lgs. 150/2015, a coloro che siano già percettori dell’indennità NASpI ed il cui stato di disoccupazione dura da più di quattro mesi, ed ha una destinazione vincolata potendo essere utilizzato esclusivamente presso i Centri per l’impiego o presso gli altri soggetti privati accreditati al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di un nuovo lavoro.
Rispetto a tale strumento, allo stato non ancora operativo, la normativa regionale e segnatamente quella della Regione Lazio, nell’ambito delle proprie competenze in materia di politiche attive, è intervenuta per disciplinare, in via sperimentale, il c.d. contratto di ricollocazione, che si differenzia rispetto all’assegno di ricollocazione per taluni aspetti quali, ad esempio, l’individuazione della platea dei destinatari (in relazione alla ricorrenza del requisito della percezione della NASpI).
Tale strumento, in quanto finalizzato a fornire un’assistenza qualificata per l’inserimento o il reinserimento lavorativo correlata all’obbligo del beneficiario di partecipare attivamente alle iniziative proposte, non può essere quindi assimilato a misure di sostegno al reddito.
In risposta al quesito avanzato, non sembra pertanto potersi ritenere che siano annoverabili nell’ambito dei trattamenti di disoccupazione le indennità erogate a titolo di assegno o contratto di ricollocazione. 3
Ne consegue che le specifiche disposizioni dell’art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, correlate all’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione non trovano applicazione nei confronti di soggetti disoccupati che siano beneficiari di assegno di ricollocazione o parti del contratto di ricollocazione, qualora gli stessi non siano percettori anche di un trattamento di disoccupazione