Fondazione studi consulenti, su apprendistato non obbligatorio parere conformitàLa mancanza del parere di conformità del piano formativo, non invalida il contratto di apprendistato. Né può dar luogo alla sanzione prevista dall’art.7 del T.U. Apprendistato. (circolare 10 del 22/05/2012) .”La contrattazione collettiva – si legge – può svolgere il ruolo previsto dal legislatore anche affidando agli enti bilaterali (che a questi fini rappresentano un’articolazione della contrattazione collettiva) la determinazione dei contenuti formativi espressamente previsti dalla legge”. “Tuttavia – si sottolinea – seppure il legislatore ha affidato alla contrattazione collettiva la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, questo non significa che sia stata delegata dalla legge anche le modalità di controllo della congruità del percorso formativo, la quale rimane di competenza degli organi ispettivi e del giudice”. “Il parere di conformità – si legge ancora nella circolare 10 della Fondazione Studi – previsto da alcuni contratti collettivi, seppure legittimo sul piano contrattuale associativo, non può ritenersi vincolante per le aziende ai fini della legittima costituzione del rapporto di lavoro. Ne deriva, dunque, che l’attività svolta dagli enti bilaterali può costituire un valido ausilio per il datore di lavoro al fine di verificare se il piano formativo individuale predisposto sia conforme alle disposizioni previste dal contratto collettivo”.”L’eventuale violazione – si precisa – non può dare luogo al disconoscimento del modello contrattuale di ingresso nel mondo del lavoro scarica la circolare n. 10/2012 della Fondazione studi consulenti Si veda Articolo:
|