Circolare 5/2013 del Ministero del Lavoro
Nota: La Circolare n. 5 del 21 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro – sia pure resa con riferimento al previgente d.lgs. n. 167/2011 – con particolare riguardo all’apprendistato professionalizzante – che permane in una sorta di continuità normativa nel vigente d.lgs. n. 81/2015 – mantiene la sua validità come affermato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella risposta al Quesito n.14 del 29/02/2016 (documento: Raccolta delle Risposte a Quesito: Gennaio-Marzo 2016)
Circolare n. 5/2013 del 21/01/2013 Ministero del lavoro fornisce indicazioni operative per il personale ispettivo. Con la Circolare n. 5 del 21 gennaio 2013, la Direzione Generale Attività Ispettive del Ministero del Lavoro fornisce indicazioni al proprio personale per applicare correttamente la disciplina sanzionatoria in materia di apprendistato e forniscono chiareindicazioni alle imprese sulle tematiche oggetto di controlli. Particolare focus viene posto sulla mancata formazione. Ad essere coinvolte sono tutte le tipologie di apprendistato – per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione e ricerca. In caso di controllo si può rientrare in tre casistiche: a) formazione effettuata e regolare: non scattano ne il provvedimento di disposizione (diffida) ne le sanzionipreviste dall’articolo 7 comma 1 del D.Lgs n. 167/2011 (adesso art. 47 D.Lgs 81/2015) b) Formazione formale effettuata ma in modo incompleta e comunque sopra la soglia prevista dalla circolare 5/2013: scatta il provvedimento di disposizione (diffida) c) Formazione formale effettuata ma in modo incompleta e comunque sotto la soglia prevista dalla circolare 5/2013:scatta la procedura sanzionatoria:
“in caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 3, 4 e 5, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione”. Di seguito i punti salienti della circolare, rimandando all’allegato per la visione completa dello stesso. Viene chiarito cosa si intende per formazione formale a cui viene richiamata la corrispondente nozione di apprendimento formale per apprendimento formale si intende: l’“apprendimento erogato in un contesto organizzativo e strutturato appositamente progettato come tale, in termini di obiettivi di apprendimento e tempi o risorse per l’apprendimento. L’apprendimento formale è intenzionale dal punto di vista del discente. Di norma si conclude in una convalida e in una certificazione”. Ai fini delle verifiche in questione il personale ispettivo dovrà pertanto considerare la “quantità”, i contenuti e le modalità della formazione formale individuata come tale dalla contrattazione collettiva e declinata nel piano formativo individuale provvedendo sia a verificare la documentazione che “certifica” la formazione svolta, sia ad acquisire le dichiarazioni del lavoratore interessato e di altri soggetti in grado di confermare l’effettività di tale formazione. Pertanto è chiaro come la formazione formale non può essere quella in cui si afferma semplicemente che è stata fatta all’interno dell’Azienda ma è necessario dare evidenza di un contesto organizzativo e strutturate (docenti, curricula, registri di presenza o certificazione di avvenuta formazione in Fad, attestati, programmi svolti, dispense). In questo contesto possono essere acquisite dichiarazioni del lavoratore interessato o di altri soggetti (tutor, enti di formazione, docenti, ecc) Per la formazione trasversale va visto l’accordo stato regione approvato il 20/02/2014 e la normativa regionale ma anche quello che prevede il CCNL di riferimento, possono sussistere i seguenti casi: Se la formazione pubblica è realmente disponibile, l’azienda può scegliere di effettuare la formazione di base e trasversale:
nel caso in cui la regione non ha attivato i corsi, ma il CCNL di riferimento scelga di rimettere al datore di lavoro l’obbligo di erogare anche la formazione trasversale, nelle more dell’intervento della Regione, il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare comunque la formazione trasversale provvedendo in proprio nel rispetto dei contenuti e delle modalità eventualmente già disciplinate dalla Regione (in mancanza dal CCNL di riferimento) Per la formazione di tipo professionalizzante o di mestiere: è sotto la responsabilità del Datore di lavoro, infatti la circolare riporta quanto segue: “Quanto alla formazione di tipo professionalizzante o di mestiere è sufficiente ribadire quanto già chiarito con circ. n. 29/2011, secondo cui la responsabilità del datore di lavoro si potrà configurare nell’ipotesi in cui lo stesso non effettui la formazione interna in termini di “quantità”, contenuti e modalità previsti dal contratto collettivo e declinati nel piano formativo individuale.” I casi per cui è prevista l’emanazione del provvedimento di disposizione (diffida) o delle sanzioni indicate al citato art.7 del D.Lgs 167/2011. (adesso art. 47 D.Lgs 81/2015) |
Durata del periodo formativo pari a 3 anni
Quindi in caso di durata dell’apprendistato di 3 anni la sanzione scatta se, in sede di accertamento la formazione formale effettuata è: meno del 40% di quella prevista (accertamento al secondo anno) meno del 60% di quella prevista (accertamento al terzo anno) La circolare riporta un esempio che riportiamo integralmente: Ipotesi: contratto di apprendistato professionalizzante che prevede un periodo formativo pari a 3 anni ed un monte ore di formazione formale tecnico-professionale e specialistica di 120+120+120 (tot. 360 ore).
Durata del periodo formativo pari a 5 anni
Quindi in caso di durata dell’apprendistato di 5 anni la sanzione scatta se, in sede di accertamento la formazione formale effettuata è: meno del 40% di quella prevista (accertamento al secondo anno) meno del 50% di quella prevista (accertamento al terzo anno) meno del 60% di quella prevista (accertamento al quarto anno) meno del 70% di quella prevista (accertamento al quindo anno) La circolare riporta un esempio che riportiamo integralmente: Ipotesi: contratto di apprendistato professionalizzante che prevede un periodo formativo pari a 5 anni ed un monte ore di formazione formale tecnico-professionale e specialistica di 120+120+120+120+120 (tot. 600 ore).
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